Prestito personale: gli errori da evitare

Prima di sottoscrivere un contratto di prestito è consigliabile consultare diverse società di credito, al fine di individuare l’offerta più favorevole. È necessario altresì accertarsi dell’affidabilità dell’ente erogatore prescelto e verificare che sia iscritto a un albo dell’UIC, in modo da evitare spiacevoli inconvenienti, come quello di incorrere in tassi di usura (interessi eccessivamente elevati e non giustificati da una causa legittima, facenti leva sullo stato di immediata necessità del richiedente, su cui si veda la Legge 108/1996).
Il contraente deve inoltre valutare se le condizioni di finanziamento sono compatibili con le proprie disponibilità e con l’effettiva capacità di restituzione dell’importo stabilito; le finanziarie tendono a concedere sempre un prestito ed eventuali problemi di insolvenza pesano poi esclusivamente sull’interessato.
Da alcuni anni a questa parte, il consumatore è sottoposto a un costante martellamento mediatico che invita a promozioni di vario genere finalizzate all’acquisto di beni con pagamento rateale. Tale forma di corresponsione può indurre a errori di valutazione. Il “tasso zero”, ad esempio, molto popolare presso numerosi punti vendita, pur essendo una spesa di incasso dell’ente preposto al credito e non un interesse vero e proprio, fa sì che il cliente paghi quasi il 10% in più a ogni rata.
È bene indebitarsi con un certo criterio, evitando di sovraesporsi a rimborsi difficilmente sostenibili e talvolta numerosi, in quanto derivanti da più finanziamenti. In caso di diversi prestiti concomitanti, è possibile prendere in considerazione la possibilità di consolidamento debiti.
Pagamento rate:
La data di scadenza di ogni singola rata è indicata sul contratto e la società di mediazione creditizia non invia ulteriori avvisi. Bisogna pertanto prestare attenzione al puntuale rispetto di tali termini, giacché un ritardo ovvero un mancato pagamento di una o più rate comportano spiacevoli conseguenze:
– viene maggiorato l’importo dell’interesse con l’aggiunta di una mora,
– il cliente rischia di essere segnalato agli enti di tutela del credito come “cattivo pagatore”.
Il contratto di finanziamento e di vendita sono ben distinti; qualora il bene al cui acquisto il prestito è destinato non venga consegnato (se trattasi di servizio, lo stesso non venga erogato) o risulti difettoso, il consumatore deve informare la finanziaria o l’agenzia di mediazione creditizia senza interrompere il pagamento delle rate. Allo stesso modo, il cliente che stipula un contratto di acquisto nella propria abitazione, per telefono, per posta o comunque fuori dai locali commerciali per pagare un bene o un servizio, in caso di controversie col venditore o di ripensamento, è tenuto a informare il finanziatore di tale problema senza sospendere il pagamento delle rate.