Cessione del quinto

Cessione del quinto: introduzione e quadro normativo

Il prestito personale con la formula della Cessione del Quinto è una tipologia di credito al consumo, estinguibile attraverso il pagamento di una quota mensile pari alla quinta parte dello stipendio o salario valutato al netto delle ritenute fiscali. Per tale finanziamento, regolato dalla Legge 180/1950 e dall’articolo 1260 del Codice Civile, anche la pensione può valere come garanzia.
Essendo un prestito non finalizzato, non occorre motivarne la richiesta ed è possibile utilizzare questa forma di credito per qualsiasi evenienza, anche per saldare altri debiti in corso.
Tale finanziamento è valido per i dipendenti statali, pubblici, di enti locali, aziende private e per i pensionati dei vari istituti previdenziali. Con la garanzia del proprio stipendio, anche un soggetto protestato può avvalersi della cessione del quinto.
In genere, per poter usufruire di questa modalità di prestito è necessario essere in attività lavorativa (specie a tempo indeterminato) e aver maturato una certa anzianità di servizio effettivo nel rapporto di impiego utile a pensione. Con la cessione del quinto il contraente può ottenere un prestito a un tasso d’interesse fisso, rimborsabile secondo un piano predefinito a rate costanti.
La rata del prestito non può essere superiore al 20% (1/5) dello stipendio o della pensione e viene addebitata direttamente sulla busta paga o sulla pensione del contraente. Il datore di lavoro o l’ente pensionistico hanno la responsabilità di pagare la rata al creditore prelevando il denaro dallo stipendio o dalla pensione dell’interessato.

Tutte le agenzie applicano una procedura standard per determinare la rata massima di un finanziamento. L’importo di ogni rata viene stabilito ponendo come cifra massima da versare per il cliente la quinta parte del suo stipendio netto o della pensione; il cliente è in ogni caso libero di chiedere un importo inferiore, prolungando il periodo del rimborso. La durata massima del prestito viene stabilita in base alla fiducia attribuita all’impiego del consumatore, mentre il valore della cifra più alta erogabile si ottiene moltiplicando il numero delle rate, a cadenza mensile, per il valore massimo della singola rata.
Se, per qualsiasi motivo (perdita del lavoro, infortunio, decesso), il richiedente non fosse in grado di restituire la somma avuta in prestito, la società di credito sarebbe autorizzato ad attingere dalla sua liquidazione (TFR).