Cancellazione del protesto. Come fare?

In caso di insolvenza, un debitore viene notificato alla Camera di Commercio mediante atti cartacei ai sensi della Legge 77/1955 ed è in seguito iscritto nel Registro Informatico dei Protesti. Questo, istituito dal Ministero dell’Industria attraverso il Decreto Legge 316/2000, garantisce, con informazioni chiare e complete, un rapido accesso all’informazione dei protestati cambiari di tutto il territorio nazionale.
La segnalazione di protesto rimane nel Pubblico Registro Informatico dei Protesti finché il soggetto interessato non procede al saldo delle cambiali o degli assegni bancari insoluti ai creditori.
Nel caso in cui il creditore prosegua nell’attività giudiziale, oltre a essere pignorato dei suoi beni, il protestato comparirà in tale Registro per la durata di cinque anni.
Se l’interessato risarcisce i dovuti debiti prima che sia passato un anno dall’iscrizione al Registro Informatico e prima che venga effettuato il pignoramento dei propri beni, la condizione di protesto può essere cancellata. Nel caso in cui il soggetto insolvente pagasse i debiti oltre l’anno di segnalazione, rimarrebbe comunque iscritto al suddetto Registro, ma in una nota sarebbe indicato l’avvenuto pagamento.
L’istanza di cancellazione può essere presentata da chiunque sia in grado di dimostrare di essere stato oggetto di segnalazione per errore o in modo non legittimo.
Per cancellare il protesto, il debitore è tenuto a presentare una richiesta di riabilitazione al Presidente del Tribunale e, qualora ciò gli venisse negato, potrà, entro dieci giorni, inoltrare un reclamo in Corte d’Appello.
Ottenuto il decreto di riabilitazione, il protestato dovrà presentare tale documento al Presidente della Camera di Commercio. Se entro venti giorni l’istanza non dovesse essere accolta, egli potrà ancora rivolgersi al Giudice di Pace presente nel suo luogo di residenza.
Una volta conseguita la cancellazione, il protesto sarà considerato come mai avvenuto.
Trascorso il periodo di cinque anni stabilito per legge, la cancellazione dal Registro dei Protestati avverrà automaticamente, indipendentemente dall’avvenuto pagamento o meno del debito.
La normativa per la cancellazione di un protesto è regolata dalla Legge 480/1995.